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FORUM...QUESITI PER TUTTI...


Abbiamo il piacere di introdurre un nuovo servizio dedicato ai visitatori e ai soci della Camera. Lo scopo è di informare ed utilizzare questo spazio per uno scambio di esperienze che possa essere di arricchimento per quanti operano giornalmente nell’attività di internazionalizzazione.
Il meccanismo è semplice: inseriremo le domande che più frequentemente riceveremo e chiederemo un parere ad esperti consulenti (i nominativi sono inseriti sotto ogni quesito) provvedendo a pubblicarlo. Informiamo peraltro che gli stessi si assumono direttamente la responsabilità delle indicazioni fornite e che presso la Camera siamo in possesso dei relativi curricula. La prima assistenza è a titolo gratuito.
Siamo anche disponibili a pubblicare indicazioni/informazioni, dati e storie tratti da esperienze personali che possano essere di utilità per gli altri imprenditori. Attendiamo i Vs. scritti all'indirizzo info@ccio.it



L'esperto Legale - Settore Alimentare
Daniele Pisanello - Lex Alimentaria


Presentazione Lex Alimentaria

Avviso 1
Avviso 2
Nuovo regolamento UE
Agro Food Law-Alert

Le fasi del credito documentario


Una transazione commerciale che prevede il regolamento del contratto a mezzo credito documentario si articola normalmente in dieci fasi.
Vediamole nel dettaglio.


1) Definizione contratto fra venditore e compratore: le parti concordano tutti gli elementi essenziali del credito, le relative date e i documenti (non è consigliabile lasciare all’ordinante piena libertà circa le istruzioni che dovrà fornire alla propria banca per l'emissione del credito). I documenti più frequentemente previsti in un credito documentario sono:

  • fattura commerciale (commercial invoice)
  • documento di trasporto (Awb, Bill of lading, CMR o CIM)
  • polizza o certificato di assicurazione (insurance certificate or Policy)
  • distinta dei colli (packing list)
  • nota dei pesi (weight list)
  • certificato di origine delle merci (certificate of origin)
  • certificato i circolazione delle merci (EUR1 - ATR1 per la Turchia)

2) Incarico compratore alla propria banca per l’emissione: il compratore/ordinante, in conformità agli accordi stipulati nel contratto di vendita, formula la richiesta alla propria banca e fornisce tutte le istruzioni necessarie per l’apertura del credito documentario a favore del venditore/beneficiario.

3) Verifica merito creditizio dell’ordinante: la banca che riceve la richiesta, prima di dar seguito al mandato, esaminerà attentamente il merito creditizio del cliente/ordinante, e verificherà l’esistenza di opportune condizioni di copertura. Poiché l'accettazione del mandato da parte della banca implica l'assunzione di un’obbligazione autonoma rispetto a quella del compratore, l’emittente aprirà il credito solo in presenza di ottima reputazione dell’ordinante coadiuvata da uno specifico merito creditizio, o in alternativa da fondi allo scopo precostituiti su conti vincolati, fino al regolamento dell’operazione.

4) Emissione: verificato il merito creditizio del proprio cliente, esaminati i principali termini della transazione commerciale ed inseriti nel testo della garanzia le condizioni di fornitura richieste dall’ordinante, la banca provvede all’emissione del credito documentario. Invierà quindi comunicazione alla propria corrispondente nel paese dell’esportatore.

5) Ricezione da parte della banca avvisante e relativa notifica: ricevuto il testo dell'apertura di credito documentario, la banca avvisante lo trasmette al beneficiario dopo averne verificato l'autenticità (per tale motivo è preferibile che il messaggio venga trasmesso via swift). Nella notifica del credito il ruolo della banca avvisante può assumere vari livelli di coinvolgimento:

  • senza alcun impegno e responsabilità: la banca avvisante si limita a notificare senza ritardo il credito documentario e le eventuali successive modifiche che dovessero pervenire.
  • Senza alcun impegno, ma con designazione: la banca avvisante designata ad effettuare la prestazione prevista dal credito ha la facoltà (ma non l’obbligo) di eseguire tale prestazione, dopo aver verificato la conformità formale dei documenti presentati dal beneficiario. Accettando la designazione la banca avvisante è chiamata ad assumere un rischio tecnico di “esame dei documenti”, che consiste nell’effettuare una prestazione al beneficiario, senza che vi sia la certezza del successivo accordo da parte della banca emittente (che potrebbe rifiutare il pagamento in presenza fondata di discrepanze nei documenti, sfuggite al precedente controllo effettuato dalla banca designata).
  • Con conferma: la banca avvisante assume un autonomo impegno, aggiuntivo rispetto a quello della banca emittente, ad effettuare la prestazione prevista dal credito in favore del beneficiario. La caratteristica distintiva della conferma consiste nella garanzia offerta, da una banca conosciuta al beneficiario, di copertura totale dei rischi connessi alle operazioni di credito documentario, che comprendano quindi non solo l’esame dei documenti, ma anche la tutela da situazioni di insolvenza della banca emittente e/o eventi geo-politici nel paese dell’ordinante che possano pregiudicare il corretto regolamento del credito documentario.

6) Verifica delle condizioni da parte del beneficiario: al ricevimento del testo del credito documentario notificatogli dalla banca avvisante, il venditore controlla che lo strumento di pagamento sia stato emesso in base agli accordi commerciali pattuiti con il compratore, e si accerta di essere in grado di rispettarne tutti i termini e le condizioni. Se ritiene di non poterlo fare, o se vi sono delle incongruenze nel testo della garanzia, il beneficiario dovrà contattare tempestivamente il compratore, chiedendo di apportare le necessarie modifiche.

7) Produzione e spedizione della merce: se il credito documentario è stato emesso in conformità a quanto previsto nel contratto di compravendita, e se le condizioni in esso contenute possono essere rispettate, il venditore prepara la merce e la invia al compratore.

8) Consegna dei documenti ed utilizzo del credito: a spedizione avvenuta, il venditore prepara l’incarto documentale, unendo il documento di trasporto ricevuto dallo spedizioniere, agli altri di estrazione commerciale, assicurativa e/o dichiarativa richiesti dal credito documentario e consegna il tutto, entro la data di scadenza, nel luogo indicato dal credito.

  • Presso la banca designata o confermante: per il venditore è l’ipotesi preferibile, poiché potrebbe richiedere il pagamento direttamente alla propria banca o ad un altro istituto di credito presente sul territorio nazionale, liberandosi dai rischi connessi alla consegna dei documenti.
  • Presso la banca emittente: i documenti devono pervenire alla banca emittente entro la scadenza del credito, e solo allora verranno effettuati sia l’esame che il pagamento della rimessa. Sono quindi maggiori i rischi per il beneficiario: tempi d’incasso più lunghi, difficoltà di sostituire in tempo utile documenti irregolari, maggiori probabilità di smarrire i documenti durante la corrispondenza o che giungano oltre i limiti di validità della garanzia.


9) Verifica della conformità documentale: la banca emittente, confermante o eventualmente quella designata, a seguito della presentazione dei documenti, avrà sette giorni di tempo lavorativi, successivi a quello di ricezione, per esaminare i documenti e decidere se nella loro forma, appaiono conformi ai termini e condizioni del credito. Se la banca che riceve i documenti non svolge alcun ruolo nella gestione del credito documentario, avrà cura di trasmetterli tempestivamente alla banca designata/confermante, o a quella emittente in assenza di designazione, senza effettuare alcun controllo al di fuori di una semplice check list dei documenti richiesti.

Se i documenti presentano delle irregolarità, la banca emittente, o eventualmente quella designata/confermante che operi per suo conto, comunicherà al beneficiario la mancata accettazione dei documenti, motivandola con la puntuale descrizione delle discrepanze riscontrate, e dichiarando al tempo stesso, se i documenti vengono restituiti o messi a disposizione del beneficiario in attesa di successive istruzioni. Il beneficiario ha comunque diritto al pagamento o alla prestazione prevista nel credito documentario in caso di errata od omessa segnalazione delle discrepanze, mancata comunicazione circa la messa a disposizione dei documenti, o ritardata notifica del rifiuto degli stessi.

Se i documenti appaiono non conformi, la banca emittente ha comunque la facoltà di contattare l’ordinante, chiedendogli se sia disposto ad accettare i documenti nonostante le irregolarità riscontrate: se l’ordinante accetta, la banca emittente onorerà la sua obbligazione; in caso contrario, rifiuterà i documenti informando il beneficiario, in base allo schema sopra menzionato.

Se i documenti risultano conformi, la banca emittente provvederà a trasmettere i documenti all’ordinante, addebitandogli il relativo importo, e ad effettuare nei confronti del beneficiario la prestazione prevista dal credito. Laddove questa prestazione sia stata già eseguita dalla banca designata/confermante, verrà effettuata la copertura sui conti della corrispondente estera in base alle istruzioni da essa impartite.

10) Ritiro della merce: il compratore con i documenti ricevuti si recherà presso lo spedizioniere doganale di fiducia il quale, dopo aver espletato le formalità doganali, gli consegnerà la merce.
( a cura del dott. Domenico del Sorbo)

Quesito su triangolazione

La nostra azienda produce componentistica per motociclette. Abbiamo un distributore nel Bahrein, il quale a sua volta ha un cliente nel Qatar. Un nostro importatore ci chiede di fare una spedizione direttamente al cliente in Qatar senza che quest'ultimo veda la nostra fattura con i prezzi export che pratichiamo al distributore nostro cliente. Naturalmente, la mia fattura va intestata e spedita direttamente al nostro distributore in Bahrein che, a sua volta, fatturerà con i suoi prezzi, ovviamente maggiorati, al suo cliente. Esiste una soluzione corretta per far arrivare la merce senza fattura export al destinatario finale nel Qatar, e la fattura al nostro distributore in Bahrein?

Non esistono problemi per realizzare la triangolazione richiesta. La vostra azienda emette fattura nei confronti del distributore del Bahrein indicando quale luogo di destinazione della merce il Qatar ed effettua regolarmente le operazioni di export. La fattura italiana verrà contabilizzata in Bahrein. All'atto della ricezione della merce in Qatar, lo spedizioniere incaricato sostituirà la fattura italiana con quella emessa in Bahrein nei confronti del destinatario finale del Qatar e verranno espletate le formalità di import in tale Paese sulla base solo di questo documento. Il destinatario finale non vedrà mai i documenti italiani (se lo spedizioniere incaricato lavora bene). L'unica cosa che il destinatario finale del Qatar potrà scoprire (se c'è un trasporto diretto) è che la merce proviene dall'Italia. Il vostro cliente del Bahrein dovrà fare in modo che la sua fattura sia in dogana di importazione al momento dell'arrivo in Qatar e nel caso in cui la resa convenuta con il vostro distributore sia Ex Works vuol dire che sarà lui stesso a incaricare uno spedizioniere per il trasporto a destino al quale deve fare avere per tempo i documenti necessari allo svolgimento delle operazioni doganali e tra questi, la sua fattura. ( a cura del dott. Fabrizio Ceriello)

Quesito su termini di resa

La nostra è una piccola azienda a carattere familiare che opera nel campo dei prodotti farmaceutici. Abbiamo maturato un ottimo know how in alcune applicazioni specifiche e da poco tempo abbiamo iniziato a vendere i nostri prodotti anche al di fuori dell’Italia. Fino ad oggi abbiamo sempre utilizzato la resa EXW. Da un nuovo cliente però ci è stato richiesto di vendere alle condizioni FOB Napoli; oltre al costo di trasporto e all’assicurazione ci sono altri costi che dobbiamo considerare? Se può essere utile per la vostra risposta, vi segnaliamo che verremo pagati in anticipo.

Il quesito che ci viene posto permette di segnalare prima di tutto una criticità nell’utilizzo dei termini di resa del gruppo F, ed in particolare per la resa FOB. Ricordiamo infatti che la stessa pubblicazione ufficiale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, brochure 560, sottolinea che la resa Fob si usa esclusivamente per il trasporto marittimo (nonché per quello fluviale). Riteniamo opportuna questa precisazione data la specificità dei vostri prodotti che probabilmente non viaggeranno via mare ma via aerea, per cui, in tal caso, non è corretto parlare di resa FOB ma bensì di resa FCA Napoli Aeroporto (Incoterms 2000). In ogni caso, i termini di resa del gruppo F pongono a carico dell’esportatore il costo del trasporto dal suo magazzino fino al luogo convenuto. Se la resa è effettivamente FOB (se quindi la merce viaggerà via mare) sosterrete il costo del trasporto fino al porto di Napoli più le spese di movimentazione al terminal portuale e per la messa a bordo della merce sulla nave (che lo spedizioniere indicherà globalmente con la voce THC sulla sua fattura) ed i costi di sdoganamento all’export. Il trasporto principale (via mare) è a carico del compratore che ovviamente sopporterà i rischi gravanti sulle merci dal momento in cui queste oltrepassano la murata della nave, cioè dal momento in cui sono messe a bordo. Su di voi, invece, graveranno i rischi per il tratto che va dal vostro magazzino al porto d’imbarco. Non siete obbligati ad assicurare la merce, tuttavia, date le caratteristiche del prodotto (valore, rischio di furto, rischio di avaria) riteniamo che possa essere opportuno stipulare una copertura assicurativa per questo viaggio, per il solo tratto stradale, se non ne siete già in possesso di una a tempo. (a cura del dott. Fabrizio Ceriello e del dott. Domenico Del Sorbo)

Quesito su rettifica di autofattura per deposito IVA

A fronte di un’importazione di tessuti, è stata emessa una bolla doganale in data 16 gennaio per merce, di origine cinese, arrivata presso l'aeroporto di Bologna. Per tale partita di merci, abbiamo emesso autofattura per deposito Iva in data 17 gennaio. Abbiamo riscontrato che la bolletta doganale era errata e per tale motivo abbiamo presentato una rettifica in data 18 gennaio. Il nostro dichiarante doganale ci ha richiesto un’autofattura modificata con data 18 gennaio. E' corretta questa procedura? Dovevamo lasciare l’autofattura con importo errato e pagare la differenza IVA?

L'errata emissione della bolletta doganale ha prodotto l'individuazione di un errato imponibile con conseguente errore nell'emissione dell'autofattura. Si dovrà emettere una seconda autofattura per differenza di valori riscontrata senza procedere con il versamento dell'imposta Tale documento dovrà essere emesso nella data di rettifica della bolletta. Alla luce di quanto scritto dallo spedizioniere (data 17 gennaio) riteniamo che verrà riemessa la bolletta in tale data per cui confermiamo che anche l'autofattura dovrà riportare tale indicazione (a cura del dott. Fabrizio Ceriello)

Quali sono le specifiche problematiche giuridiche di un sito web di commercio elettronico che si rivolge a consumatori?


Al commercio elettronico B2C si applica la disciplina “consumeristica” comunitaria (recepita in Italia con vari decreti legislativi). In particolare, a differenza del commercio elettronico B2B maggiormente affidato alla autoregolamentazione delle parti, l’imprenditore che voglia investire nel B2C dovrà far riferimento essenzialmente alla disciplina contenuta: - nel decreto legislativo del 15 gennaio 1992 n. 50 (di attuazione della direttiva CEE n. 85/577), in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali - nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (di attuazione della Direttiva n° 97/7/CE), sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; - nel decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 24 (attuativo della direttiva 1999/44/CE) su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo (artt. 1519bis e ss. cod. civ.). Tali decreti legislativi contengono una disciplina inderogabile favorevole alla parte contrattualmente più debole della contrattazione on line, che prevede in capo al prestatore un dovere di informativa (sostanzialmente coincidente con quanto previsto nell’art. 7 del decreto legislativo n. 70 del 2003 sul commercio elettronico), un diritto di recesso in capo al consumatore e il rispetto di alcuni termini (derogabili) per la consegna del prodotto. Sono previste, inoltre, dalla normativa comunitaria disposizioni favorevoli al consumatore anche per la legge applicabile a tali contratti e per il foro competente in caso di controversie. Proprio in questi ultimi giorni, tali decreti sono stati abrogati e "inglobati" nel Codice del Consumo (D. Lgs. 2005/206) che sostanzialmente ha ribadito i diritti di cui sopra. (Avv Andrea Lisi)

L’e-mail ha un valore giuridico?


L’e-mail ha certamente valore di documento informatico, quale rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Secondo una autorevole corrente dottrinale, che si richiama ai principi del diritto del commercio internazionale, l’e-mail come un telegramma, un telex o un telefax potrebbe soddisfare anche i requisiti della “forma scritta”. Tale interpretazione, confortata dalla lettura sistematica della normativa vigente in materia di documento informatico, è stata avallata da alcune decisioni giudiziali, secondo le quali l’e.mail quale prova scritta legittimerebbe l’emissione di un decreto ingiuntivo (così Tribunale di Cuneo, Mondovì, Bari, Lucca). Per approfondimenti si visiti il sito ww.scint.it che ha dedicato numerosi articoli alla problematica. Quindi occorre fare molta attenzione quando si scrive una e-mail che contiene proposte commerciali o fatture... (Avv Andrea Lisi)

Cosa è la firma digitale e cosa assicura?


La firma digitale è il risultato di una procedura informatica detta validazione, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, pubblica e privata, che consente al sottoscrittore e al destinatario rispettivamente di manifestare e verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico. Essa fornisce una serie di garanzie: ü autenticazione, da intendersi come processo in forza del quale il destinatario di un messaggio digitale ha la certezza sull’identità del mittente; ü integrità del documento; ü segretezza, laddove il contenuto del documento sarà conoscibile al solo destinatario dello stesso; ü non ripudiabilità da parte del sottoscrittore. Dal punto di vista tecnico-informatico la firma digitale - l’unica tra le firme elettroniche avanzate disciplinate nella Direttiva 1999/93/CE ad essere già stata implementata nel nostro Paese - è un insieme di bit ovvero dati informatici digitali di base, logicamente associati ad un documento informatico e generati mediante l’utilizzo di un apposito dispositivo di firma attraverso l’utilizzo di complessi algoritmi di cifratura nel rispetto di tutto un insieme di precisi requisiti di sicurezza. Più in particolare, la firma digitale è basata sulla tecnologia della cifratura asimmetrica (o a chiave pubblica) dei dati informatici. Cifrare vuol dire trasformare i dati in una forma incomprensibile ed illeggibile da parte di chi non possieda la chiave per effettuare l’operazione inversa di decifratura. Un sistema di cifratura asimmetrico, quale quello adottato dal legislatore italiano, funziona con coppie di chiavi tra loro diverse e matematicamente collegate: una chiave privata ed una chiave pubblica; ciò che una chiave cifra, l’altra decifra. La chiave privata, ovviamente, è destinata a rimanere segreta mentre la chiave pubblica ad essere divulgata. Essa consiste, in pratica, in una smart card che viene rilasciata da appositi Enti Certificatori (tra i quali si ricorda Infocamere) che potrà essere utilizzata – attraverso un apposito software e un lettore di smart card da collegare al proprio pc, anch’essi rilasciati dall’Ente – per sottoscrivere digitalmente i propri documenti elettronici. L’utilizzo della firma digitale risulta indispensabile ogni qual volta occorra assicurare alla contrattazione o allo scambio telematico una certezza e sicurezza altissima (e quindi risulta spesso essenziale nei rapporti tra PA e tra PA e cittadino). Purtroppo ad oggi è scarsamente utilizzata e soprattutto si è in presenza di una legislazione che ne impone l’utilizzo invece di spiegarne l’utilità! (Avv Andrea Lisi)

­­­­­­ Come sostenere l’impresa nella ricerca delle opportunità ?


E' importante stabilire una rete di riferimenti e contatti per tipologia di obiettivo E' fondamentale capire le esigenze del territorio e segmentare la richiesta di servizi E' strategico conoscere i modelli organizzativi adottati in altri mercati e porsi in relazione con questi E' rilevante attivare un confronto istituzionale sul territorio, con le strutture preposte a offrire servizi e contatti. E' necessario avere un dialogo continuo con i referenti delle istituzioni preposte allo sviluppo internazionale d’impresa (dr. Davide Diurisi) Come può, l'impresa, sfruttare operativamente l'innovazione tecnologica per avviare il processo di cambiamento ? Creazione di un supporto informativo e di coordinamento sul territorio Creazione di una newsletter periodica informativa Calendario di eventi informativi e focus di approfondimento su temi trasversali (dr. Davide Diurisi)

Quali sono i nuovi sistemi di promozione, che si possono sfruttare grazie all'ICT ?


L'innovazione tecnologica, la comunicazione e l'interazione possibile grazie ai sistemi on.line (quindi grazie ai network e alle reti di comunicazione), consentono oggi di avvalersi di risorse e di funzioni in outsourcing. Vi sono numerose strutture che operano come "Centri di raccordo", quindi come nodi di servizio in favore di progetti promosso da imprese o - spesso - enti locali deputati allo sviluppo territoriale. Avvalersi di modelli di comunicazione e sperimentare il confronto istituzionale locale, consente anche alle piccole imprese di promuovere interessanti ed innovative iniziative progettuali, contando sull'appoggio di incubatori, network di servizi, reti di partner, strumenti di agevolazione. Un altro importante elemento nello sviluppo e nella promozione di un servizio o prodotto, è il rapporto che grazie all'ICT si può instaurare con il mercato finale. I propri utenti possono diventare clienti, in quanto oggetto di analisi e studio da parte delle funzioni del marketing aziendale. Lavorare sulla “profilazione” dinamica e crearsi un database aggiornabile in tempo reale, sono i primi meccanismi di "comunicazione attiva" con il mercato, e consentono di avere interessanti feedback da parte dei "navigatori". Al pari della comunicazione, della gestione del sito web aziendale, quindi della partecipazione a network e progetti in rete, rimane necessario "presenziare" il mercato, attraverso la partecipazione a eventi e occasioni di confronto pubbliche / private (fiere, missioni, seminari, formazione, workshop); si tratta di iniziative che richiederanno in ogni caso la presenza dell'azienda sulla rete, considerato che moltissime di queste occasioni hanno un seguito "on-line", da cui si sviluppano risultati e ulteriori iniziative. (dr. Davide Diurisi)

Parlando di Innovazione tecnologica, cosa farei concretamente per sostenere la mia attività d’impresa ?


Cercherei di capire di cosa realmente ho bisogno Cercherei di fornire soluzioni migliori al mio cliente per vincere la concorrenza Cercherei di creare servizi ancora più utili per vincere la concorrenza Cercherei di capire cosa fanno i miei competitors Cercherei di migliorare la mia comunicazione Cercherei un nuovo linguaggio per comunicare … Come è possibile migliorare il posizionamento competitivo sui mercati ? Essere presenti sulla rete significa poter operare precise strategie aziendali, nell’ottica di: - attirare l’attenzione dei possibili clienti - creare dei contatti oltre che con i clienti anche con i fornitori - trasferire alcuni processi di acquisto/vendita sul canale virtuale Ciò è reso possibile dai numerosi e innovativi strumenti posti a servizio dell’E-Business, quindi dalla capacità del management aziendale di operare per obiettivi e sulla base di un progetto organico di base. Vi sono pertanto due elementi importanti di cui tener conto per conquistare sul mercato – e ancor di più sul mercato globale – un buon “posizionamento competitivo”: - l’innovazione tecnologica e gli strumenti oggi disponibili - la capacità dell’impresa di interagire con il mercato L’articolazione di un programma di sviluppo e il passaggio all’innovazione tecnologica, vanno di pari passo con un attento studio delle opportunità e delle novità. L’impresa dovrà esplorare il mercato alla ricerca non solo di fatturato, ma anche di soluzioni e alternative che possano concorrere a migliorare e ottimizzare la propria struttura. La rete, infatti, può essere vantaggiosa non solo per le vendite, ma anche per gli acquisti o gli approvvigionamenti. Nei rapporti B2B (Business-to-Business, cioè fra operatori), vi sono dei sistemi che consentono di incontrare su una piazza virtuale altri operatori del settore, che offrono prodotti o servizi a condizioni vantaggiose. Siamo in presenza dei cosiddetti “E-Marketplaces”, veri e propri mercati virtuali ove partecipare con la propria azienda e le proprie offerte, ma anche con le proprie esigenze di produzione e commercializzazione. (dr. Davide Diurisi)

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